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ASSOCIAZIONE TREVIGIANA ANTIQUARI STATUTO
DENOMINAZIONE articolo 1 E' costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata "ASSOCIAZIONE TREVIGIANA ANTIQUARI" (A.T.A.).
SEDE articolo 2 L'Associazione ha sede legale a Treviso, Via S. Venier n. 55, presso l'ASCOM di Treviso. Potranno essere costituite sedi distaccate in altre località.
DURATA articolo 3 La durata dell'Associazione è fissata fino al 31/12/2050, e potrà essere prorogata, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.
SCOPO articolo 4 L'Associazione è apolitica e si propone di: - rappresentare l'interesse degli iscritti, sia morale che sociale; - promuovere iniziative allo scopo di potenziare il commercio dell'arte; - riqualificare l'immagine dell'antiquario e dell'antiquariato.
PATRIMONIO articolo 5 Il patrimonio è costituito dalle quote associative, da eventuali contributi ad ogni titolo conferiti dai soci, e da ogni altro fondo rinveniente da atti di liberalità di terzi o da assegnazioni e conferimenti per ogni motivo avvenuti. Per tutte le spese generali che l'Associazione andrà ad affrontare, ogni iscritto verserà un contributo annuo di Euro 110,00 (centodieci/00) ed il Consiglio ne renderà conto all'Assemblea. Le quote associative o il contributo associativo sono intrasmissibili per atto tra vivi e non rivalutabili.
SOCI articolo 6 I soci dell'Associazione si distinguono in fondatori, ordinari, sostenitori e collaboratori. Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo. Possono essere soci ordinari coloro che sono in possesso dei requisiti di legge per svolgere l'attività di antiquario nello Stato italiano e che hanno svolto la stessa da almeno 3 (tre) anni nella provincia di Treviso con comprovata integrità morale. Possono essere soci sostenitori coloro che sono in possesso dei requisiti di legge per svolgere l'attività di antiquario nello Stato italiano e che hanno svolto la stessa da almeno 3 (tre) anni al di fuori della provincia di Treviso con comprovata integrità morale. Possono essere soci collaboratori coloro che svolgono gratuitamente, ma con rimborsi spese, attività lavorative a vantaggio dell'Associazione. Il Consiglio può deliberare una regolamentazione dei soci sostenitori e dei soci collaboratori. Ogni iscritto all'A.T.A. potrà apporre sulla porta d'ingresso un adesivo distintivo per significare al pubblico un marchio di garanzia, opportunamente approvato dal Consiglio. L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo; un voto negativo potrà rendere rivedibile la domanda. Si diventa e si rimane soci A.T.A. versando la quota annuale entro il 30 giugno di ogni anno. I soli soci collaboratori sono esentati dal versamento della quota annuale d'iscrizione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato fondatore ed ordinario di maggiore d'età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
ORGANI articolo 7 Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio; d) il Vice Presidente del Consiglio; e) un Segretario - Tesoriere.
L'ASSEMBLEA articolo 8 L'Assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari iscritti nel libro dei soci; ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soci sostenitori ed i soci collaboratori iscritti nel libro dei soci; ad essa spetta: 1) deliberare sulla relazione del Presidente circa l'attività svolta; 2) deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo; 3) provvedere alle elezioni delle cariche a scrutinio segreto; 4) deliberare su ogni altro argomento che sia stato specificato sull'ordine del giorno; 5) rinnovare le cariche; 6) deliberare su tutte le eventuali modifiche dello Statuto e nuove proposte.
CONVOCAZIONI articolo 9 L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione o da un amministratore da esso di volta in volta delegato, nei modi e nei termini di legge, anche fuori della sede sociale, purché in Italia. Della convocazione dell'Assemblea dovrà essere data comunicazione ai soci a mezzo "comunicazione scritta" ed inviata a mezzo lettera normale. In mancanza delle formalità di convocazione, le assemblee si reputano regolarmente costituite con la presenza di tutti i soci aventi diritto di voto (cioè regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti), nonché degli amministratori in carica. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine può essere elevato dal Consiglio Direttivo sino a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano.
PRESIDENZA DALL'ASSEMBLEA articolo 10 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci. In mancanza, il Presidente è eletto dall'assemblea. Il Segretario è nominato ai sensi di legge. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno, le funzioni di segretario sono svolte da un notaio designato dallo stesso Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constatare da verbali redatti e sottoscritti nei modi di legge.
INTERVENTO - RAPPRESENTANZA articolo 11 Per l'intervento e la rappresentanza nelle assemblee valgono le norme di legge.
DELIBERAZIONI articolo 12 L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria si reputano regolarmente costituite con la presenza della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto e deliberano con la maggioranza assoluta dei presenti.
ORGANO AMMINISTRATIVO articolo 13 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea, gli amministratori rimangono in carica per 3 (tre) anni e possono essere riconfermati. Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.
CARICHE SOCIALI articolo 14 Il Segretario viene designato dal Presidente con approvazione del Consiglio in carica e presentato all'Assemblea; questi partecipa alle riunioni senza diritto di voto, rimane in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo, cioè tre anni; alla scadenza potrà essere riconfermato o sostituito; le eventuali dimissioni prima della scadenza dovranno essere presentate al Presidente, che avrà la facoltà di non accettarle.
RIUNIONI DI CONSIGLIO articolo 15 Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, di sua iniziativa, o su richiesta di due o più suoi componenti. La convocazione va fatta con lettera raccomandata e, nei casi di urgenza, con telegramma, spediti, rispettivamente, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio di ciascuno degli amministratori. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dall'amministratore delegato dal Consiglio stesso.
DELIBERAZIONI articolo 16 Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è prescritta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti. Delle deliberazioni si fa constatare per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.
POTERI E COMPITI DEL CONSIGLIO articolo 17 Il Consiglio Direttivo è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, nessuno escluso o eccettuato, tranne soltanto quanto riservato per legge o per statuto all'Assemblea.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E RAPPRESENTANZA LEGALE articolo 18 Il Presidente - in caso di assenza o impedimento il Vice Presidente - ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Consiglio può nominare dei consulenti tecnici, aderenti all'Associazione, per eventuali arbitrati o controversie che insorgessero nell'iter professionale, se formalmente richiesto dall'associato. Può prevenire e reprimere eventuali controversie, specie sotto il profilo dell'etica professionale, nell'ambito del commercio dell'arte.
ESERCIZIO SOCIALE articolo 19 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno deve essere redatto ed approvato un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. articolo 20 Nell''Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che le destinazioni non siano imposte dalla legge. Eventuali utili di esercizio sono destinati ad un apposito fondo da reinvestire per le finalità di carattere culturale dell'Associazione.
SCIOGLIMENTO articolo 21 Lo scioglimento dell'Associazione ha luogo nei casi e nei modi previsti dalla legge. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, senza l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI GENERALI articolo 22 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alla disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia. ___________________ Il presente Statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria dell'Associazione il 13 dicembre 1999 alla presenza del notaio dott.ssa Ada Stiz di Treviso, presso il quale è registrato con atto n. 4526 del 20 dicembre 1999, ed è stato modificato in alcuni punti con delibera di maggioranza dell'Assemblea Ordinaria del 17 marzo 2008.
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